Partendo dal documento del Sindacato degli Studenti che è stato presentato oggi in commissione statuto sono state definite le linee guida per la riorganizzazione della governance periferica dell’Università di Padova.
In particolare, la commissione ha lavorato su tre aspetti fondamentali, tutti legati al ruolo delle Scuole (nuove strutture di coordinamento didattico tra i dipartimenti) e alla loro composizione.
Elemento di base di questo ragionamento è che i corsi di studio sono afferenti alle scuole.
- Funzione delle scuole
Le scuole svolgono il coordinamento didattico fra i dipartimenti, di gestione dei servizi comuni e, nel caso della Scuola di Medicina, la gestione delle funzioni connesse ai servizi assistenziali.
L’organo deliberante delle scuole avrà i seguenti compiti:
- Deliberare proposte di attivazione / soppressione di corsi di studio, che andranno poi approvate da Senato e CdA;
- Proporre modifiche agli assetti didattici, d’intesa con i dipartimenti interessati;
- Approvare i piani didattici dei singoli corsi di studio, su parere conforme dei dipartimenti interessati;
- Dare parere obbligatorio (ma non vincolante) ai dipartimenti in merito alla destinazione delle risorse per la docenza di ruolo la cui deliberazione è compito di ciascun dipartimento;
- Organizzazione dei servizi comuni (quelli che attualmente sono gestiti dai CIS, come i laboratori)1;
- Organizzare l’internazionalizzazione, compresi bandi erasmus e mobilità internazionale di studenti e docenti;
- Esprimere un parere al Senato Accademico e al CdA, in sintonia con i dipartimenti interessati, relativamente ai numeri chiusi e ai requisiti di accesso.
- SOLO NELLA SCUOLA DI MEDICINA: deliberare relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni assistenziali, in accordo con le convenzioni con la regione Veneto e l’azienda ospedaliera.
Vengono quindi forniti alcuni esempi di procedimenti decisionali:
esempio n.1 – attivazione corso di studio
I dipartimenti interessati a costituire un corso di studio propongono alla Scuola di deliberare in merito. La scuola delibera, con il concorso dei singoli dipartimenti proponenti (e di tutti quelli che possono essere interessati a tale percorso). Il Senato dà un parere e il CdA delibera l’istituzione del corso stesso. Maggioranze dei 2/3 o comunque qualificate possono essere previste nella Scuola per tale deliberazione (così come per la soppressione dei corsi).
esempio n.2 – elaborazione assetto didattico / manifesto degli studi
La scuola elabora una bozza di piano didattico su proposta del Consiglio di Corso di Studi, sentendo tutti i dipartimenti e decidendo come suddividere le competenze didattiche (es. chiedendo a un dipartimento se vuole affidare un insegnamento a un suo docente o se può investire risorse ecc…). A quel punto la palla passa ai dipartimenti singoli, i quali deliberano per quanto di loro competenza (copertura degli insegnamenti impartiti nel Corso di Studi ecc…). La scuola delibera la proposta finale, che poi sarà, come già avviene, approvata in blocco con tutte le altre dagli organi maggiori.
Ad esempio, nella Scuola di Scienze MMFFNN si deve decidere il piano didattico del corso di laurea in Chimica. La scuola delibera una proposta generale e chiede poi ai dipartimenti di chimica, fisica e matematica di deliberare sulle singole competenze didattiche. I vari dipartimenti affidano gli incarichi didattici sulle materie di loro competenza (individuate tramite SSD) e inviano tali delibere alla Scuola, che le coordina ed elabora il piano didattico finale.
Ci saranno casi particolari, come quello della Scuola di Economia, che nel deliberare il piano didattico del CdL in Economia, dovrà coprire un insegnamento che viene di fatto erogato da un docente di un dipartimento non appartenente alla scuola (in questo caso si tratta di Medicina Legale, dipartimento di Anatomia e Medicina Legale, non facente parte della Scuola di Economia). Come si fa? La docenza mobile potrebbe essere lasciata come competenza ai dipartimenti singoli. Si prevede in questa ipotesi che la Scuola chieda a un dipartimento (che potremo individuare come prevalente) di coprire la docenza mobile di un certo SSD, chiedendo direttamente ad un dipartimento esterno alla Scuola. L’alternativa, che verrà approvata più difficilmente, è che la Scuola si rapporti anche con dipartimenti che non la compongono per la docenza mobile. Questo però toglierebbe responsabilità relative alla docenza ai dipartimenti.
- Composizione dell’organo delle Scuole
Sulla base della nostra proposta si è deciso quanto segue sulla composizione dell’organo delle scuole:
- Tutti i direttori di dipartimento raggruppati in quella scuola
- Tutti i presidenti dei CCS afferenti a quella scuola
E un numero variabile di componenti delle giunte dei dipartimenti. Come calcolare questi componenti non è ancora stato approvato. Ci sono due proposte alternative:
- Un numero di componenti delle giunte dei dipartimenti così calcolato:
- 3 per i dipartimenti che erogano più del 20% dei CFU dei corsi afferenti alla scuola.
- 2 per i dipartimenti che erogano meno del 20 % e più del 15% dei CFU dei corsi afferenti alla scuola.
- 1 per tutti gli altri dipartimenti.
- Un numero di componenti della giunte dei dipartimenti tale da essere pari al numero dei presidenti dei corsi di studio presenti nell’organo della Scuola meno il numero dei direttori di dipartimento presenti (cioè tali che i componenti direttori+giunte pareggino i componenti dei corsi di studio). Va definita la proporzionalità con la quale ciascun dipartimento potrà eleggere nell’organo uno o più membri.
In ogni caso almeno il 15% di rappresentanti degli studenti (calcolati sul totale dell’organo).
- Dipartimenti multiscuola
Viene definito che i dipartimenti possono afferire a uno o più scuole, secondo criteri di affinità e di complementarietà disciplinare. I criteri per l’adesione a una scuola verranno definiti sulla base di simulazioni, partendo dalle nostre due proposte di base:
- IL DIPARTIMENTO RICHIEDENTE PUO’ ENTRARE IN UNA SCUOLA SE I SUOI DOCENTI EROGANO ALMENO IL 5% DEI CFU TOTALI DEI CORSI AFFERENTI A UNA SCUOLA.
- IL DIPARTIMENTO RICHIEDENTE PUO’ ENTRARE IN UNA SCUOLA SE IL 30% DEI SUOI DOCENTI E’ TITOLARE DI UN CORSO DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI LAUREA AFFERENTI A UNA SCUOLA.
Bisognerà poi forse prevedere, in base a casi specifici, un’alternativa per quei dipartimenti che erogano attività didattica in molte scuole ma non raggiungono il 5% di nessuna, oppure prevedere che un dipartimento possa comunque fare parte di almeno una scuola (quella dove i suoi docenti tengono più corsi).
QUI SOTTO IL DOCUMENTO DEL SINDACATO DEGLI STUDENTI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE, che è stato fatto proprio dalla commissione statuto.
I corsi di studio si riuniscono in consigli di corso di studio (CCS) che deliberano, mantenendo inalterate le funzioni che sono loro attribuite dall’articolo 41 comma 3 dell’attuale statuto, e modificando soltanto le strutture con le quali si rapportano in base alle nuove competenze, su:
a) l’organizzazione della didattica con il concorso della Scuola nella quale sono incardinati e con il contributo dei competenti Dipartimenti;
b) l’approvazione dei piani di studio;
c) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai Corsi di studio;
d) la formulazione di proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento delle altre attività didattiche; tale proposta viene inoltrata alla scuola, la quale provvede ad ottenere dai dipartimenti competenti le relative delibere.
e) ogni altro compito delegato dalla Scuola o previsto dalle vigenti disposizioni.
I corsi di studio afferiscono alle Scuole e non direttamente ai dipartimenti.
La Scuola funge quindi da luogo di coordinamento che media le richieste e le necessità dei corsi di studio rapportandosi con tutti i dipartimenti che la compongono e, in alcuni casi, anche con dipartimenti che non fanno parte della scuola stessa.
In tale modo quindi i dipartimenti organizzano l’attività didattica (come previsto dall’art. 2 comma 2 L. 30 dic 2011 n. 240) senza avere la responsabilità formale e diretta di uno o più corsi, ma interessandosi e deliberando su qualsiasi aspetto didattico che sia legato alle discipline comprese in quel dipartimento.
Se si conviene su queste competenze possiamo quindi definire i criteri per la partecipazione di un dipartimento ad una scuola, sulla base del contributo relativo alla didattica.
Ci sono due possibilità:
- IL DIPARTIMENTO RICHIEDENTE PUO’ ENTRARE IN UNA SCUOLA SE I SUOI DOCENTI EROGANO ALMENO IL 5% DEI CFU TOTALI DEI CORSI AFFERENTI A UNA SCUOLA.
- IL DIPARTIMENTO RICHIEDENTE PUO’ ENTRARE IN UNA SCUOLA SE IL 30% DEI SUOI DOCENTI E’ TITOLARE DI UN CORSO DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI LAUREA AFFERENTI A UNA SCUOLA.
Le percentuali riportate vanno modulate sulla base di simulazioni e studi di opportunità e fattibilità.
Bisognerà poi forse prevedere, in base a casi specifici, un’alternativa per quei dipartimenti che erogano attività didattica in molte scuole ma non raggiungono il 5% di nessuna, oppure prevedere che un dipartimento possa comunque fare parte di almeno una scuola (quella dove i suoi docenti tengono più corsi).
Solo dopo queste considerazioni segue la composizione degli organi deliberanti delle Scuole, che sono composti per legge almeno da tutti i direttori di dipartimento raggruppati.
La mia proposta vuole conciliare la necessità di un coordinamento didattico (per cui è necessario che tutti i presidenti di CCS siano membri di tale organo, altrimenti si verrebbe meno ad una discussione e un coordinamento reale che tiene conto delle esigenze dei corsi di studi stessi, annullando di fatto l’efficacia delle scuole come le abbiamo pensate) e il problema, sollevato dal prof. Amadio, della corrispondenza fra le responsabilità e il potere decisionale e deliberativo (in capo, sicuramente, ai dipartimenti).
In questa mia proposta prevedo gli organi delle scuole composti in questo modo:
- Tutti i direttori di dipartimento raggruppati in quella scuola
- Tutti i presidenti dei CCS afferenti a quella scuola
- Un numero di componenti delle giunte dei dipartimenti così calcolato:
- 3 per i dipartimenti che erogano più del 20% dei CFU dei corsi afferenti alla scuola.
- 2 per i dipartimenti che erogano meno del 20 % e più del 15% dei CFU dei corsi afferenti alla scuola.
- 1 per tutti gli altri dipartimenti.
In questo modo in tutte le scuole dovrebbe venire assicurata la maggioranza del consesso deliberante ai dipartimenti, non venendo meno però al ruolo fondamentale dei singoli presidenti di CCS dentro a tale organo. Ovviamente anche in questo caso è necessaria una simulazione per definire bene le percentuali limite e il numero di membri “aggiunti” di ogni dipartimento nei consigli di scuola.
Infine si ritiene che sia importante non incorrere in modalità che prevedano la riduzione della composizione di tale organo prevedendo un voto ponderato dei corsi, poiché comporterebbe una difficoltà gestionale dell’organo stesso.
I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola si calcolano sul totale dei componenti e devono essere almeno il 15% secondo quanto prevede la legge.
Si può infine ipotizzare di inserire meccanismi di controllo per evitare sbilanciamento dei poteri (esempio: deliberazioni per proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio solo con voto favorevole dei 2/3 i componenti l’organo o altri tipi di maggioranze qualificate).
1 Sono escluse le biblioteche, per le quali si ritiene necessario affidare al CAB la gestione di tutti i servizi bibliotecari, d’intesa con i singoli dipartimenti.
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